Conferenza tenuta a Genova presso il DI.M.I. 8 maggio 1999
Pubblicato su ICARO n. 27

INVALIDITÀ CIVILE

NELLA SCLERODERMIA E NEL LES:

ASPETTI BUROCRATICI E CONSEGUENZE GIURIDICHE

Dott.ssa Simona Risso

 

Premessa

Volendo analizzare le conseguenze giuridiche per i soggetti che rientrano nella categoria dei "mutilati ed invalidi civili" bisogna partire dal nostro più importante testo legislativo, la Costituzione, che, all’art. 1, indica quale perno nazionale il lavoro. Infatti il legislatore rivolge anche la sua attenzione a coloro che non si trovi nella condizione di uguaglianza rispetto agli altri cittadini. Per ottenere questo scopo l’invalidità deve essere affrontata come problema sociale, rimuovendo qualunque ostacolo che si frapponga al raggiungimento del primo principio costituzionale.

Nel nostro paese, i provvedimenti legislativi varati per favorire l'integrazione sociale dei disabili, quindi, rispondono a precisi dettami costituzionali, gli articoli 3 e 38. Se non si tiene conto di questo, difficilmente si riuscirà a capire la valenza culturale delle varie disposizioni legislative. Disposizioni tutte tese all'integrazione sociale dei disabili. Purtroppo, però, per un’applicazione concreta della materia bisogna attendere gli anni ’70.

Inquadramento dell’invalidità civile

Lo stato di invalidità civile ricorre, ai sensi della L. 118/71, quando vi sia una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, che deve dipendere da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico e insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali; se minore di anni 18 o ultrasessantacinquenne, il soggetto deve avere difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni inerenti alla propria età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di: guerra, servizio, lavoro.

Il DL. 509/88 ha completato il quadro aggiungendo che le minorazioni congenite o acquisite comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.

È evidente, quindi, che il termine invalido civile nella nostra legislazione è un riconoscimento che può dare diritto a determinate prestazioni o previdenze.

La parola assistenza spesso viene collegata solo a prestazioni economiche, ma non è così. Per assistenza il legislatore ha inteso una rete di interventi che favoriscano l'integrazione sociale di quei cittadini che, a causa delle loro condizioni psicofisiche, si trovino in situazione di svantaggio. In coerenza con quanto espresso dalla Costituzione, tutte le prestazioni sono legate allo status d'invalido, che deve essere certificato dalle istituzioni pubbliche.

In Italia gli invalidi, per ragioni storiche, sono classificati a seconda della causa invalidante. Causa che può determinare anche una differenziazione di prestazioni. Le categorie sono le seguenti:

- invalidi civili (L. 118/71);

- ciechi civili (L. 66/62);

- sordomuti (L. 381/70);

- invalidi di guerra;

- invalidi per servizio;

- invalidi del lavoro.

La popolazione dei disabili è composta, nella sua grande maggioranza, da invalidi civili (80% circa).

La riduzione della capacità lavorativa degli invalidi può essere classificata, più dettagliatamente, in scaglioni ed avere differenti conseguenze sul piano delle prestazioni assistenziali:

riferibili alla L. 118/71

  • superiore ad 1/3

  • superiore ai 2/3

  • al 100% (inabile)

riferibili alla L. 18/80

  • al 100% (inabile) con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore

  • al 100% (inabile) con necessità di assistenza continua.

Se quindi confrontiamo questi dati con gli intervalli di invalidità applicati nelle patologie in oggetto vediamo che gli sclerodermici ed i lupici rientrano a pieno titolo nella categoria degli invalidi civili.

COD.

PATOLOGIA ACCERTATA

min.

max.

fisso

9326

Sclerodermia con lieve compromissione viscerale

41

50

0

9320

LES senza grave compromissione viscerale

41

50

0

  Sclerodermia con grave compromissione viscerale

51

100

 
  LES con grave compromissione viscerale

51

100

 

 

Accertamento dell’invalidità: aspetti burocratici e fasi procedimentali

Dal punto di vista burocratico, i documenti necessari per la domanda di riconoscimento dell’invalidità, da inviare all’Ufficio Protocollo Generale dell’USL, sono i seguenti:

  1. modulo di richiesta, consegnato dall’USL

  2. certificato del medico curante di fiducia

  3. documentazione medica integrativa proveniente sia da strutture pubbliche che private (cartelle cliniche, radiografie, esami di laboratorio, ecc.)

  4. certificato contestuale (residenza + stato di famiglia + cittadinanza)

L’interessato deve inoltre avvertire l’Ente nel caso in cui:

non può presentarsi alla visita ambulatoriale: in questo caso il medico curante dovrà chiedere per suo conto una visita a domicilio;

voglia richiedere l’indennità di accompagnamento: in questo caso il medico curante dovrà inoltrare apposita richiesta;

voglia richiedere l’indennità di frequenza: in questo caso il minore dovrà, contestualmente, presentare un attestato di frequenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri di formazione professionale.

Si deve notare che la procedura per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile è stata profondamente innovata dall’art.11 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (legge finanziaria per il 1994).

Il DPR 698/1994 ha distinto nettamente due diverse fasi procedimentali, l’una relativa all’accertamento della invalidità, l’altra relativa alla conseguente concessione delle provvidenze economiche.

Quindi dal 7 gennaio 1995, l’istanza, volta a ottenere l’accertamento sanitario dell’invalidità civile e contenente anche la richiesta delle provvidenze economiche corrispondenti alla percentuale di invalidità che sarà se del caso riconosciuta, va presentata alle commissioni mediche USL competenti per territorio (L. 295/90), le quali dovranno porre termine al procedimento, prima visitando, secondo l’ordine cronologico di inoltro della domanda, il soggetto interessato (eventualmente accompagnato da un medico di fiducia) e poi assumendo una decisione in merito, entro nove mesi dalla presentazione dell’istanza.

Va inoltre rilevato che permane la facoltà per le commissioni mediche periferiche, ossia quelle per le pensioni di guerra e invalidità civile, di sospendere il procedimento, entro 60 giorni dalla ricezione dei verbali di visita, al fine di effettuare ulteriori accertamenti.

Se l’accertamento sanitario si conclude con il riconoscimento di una percentuale di invalidità o di una minorazione che dia diritto a una provvidenza economica erogata dal Ministero dell'interno, la commissione preposta trasmetterà d’ufficio copia dell’istanza e copia del verbale sanitario ai prefetti, i quali dovranno provvedere alla concessione e al pagamento delle provvidenze economiche entro 180 giorni dalla data di ricezione degli atti suddetti.

In caso di accertamento sanitario positivo, d'ufficio si passa alla seconda fase, che attiene alla concessione e al pagamento delle spettanze economiche e l’interessato potrà ottenere il riconoscimento richiesto, con la conseguente provvidenza economica entro 15 mesi dal momento della presentazione dell’istanza (nove mesi per la procedura dinanzi alla commissione medica USL e ulteriori 180 giorni per la definizione del procedimento amministrativo, di competenza del prefetto).

Rimangono da esaminare le due ipotesi di accertamento sanitario negativo e di mancata concessione o erogazione delle provvidenze economiche.

Nel primo caso l'interessato potrà proporre ricorso al giudice competente (e cioè al pretore del Lavoro del luogo di residenza), instaurando un procedimento giurisdizionale avente per oggetto l’accertamento dell’invalidità nei confronti della Regione competente o del Ministero del tesoro, a seconda che l’atto impugnato sia stato emesso dalle commissioni mediche operanti presso le USL oppure dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e invalidità civile.

Nel secondo caso, l’interessato potrà proporre ricorso al Ministero dell’Interno, avverso il provvedimento negativo del prefetto, entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Decorsi 120 giorni dalla proposizione del ricorso, sia nel caso in cui il Ministero dell’Interno confermi il decreto, sia nel caso in cui il termine sia decorso senza alcuna risposta da parte di quest'ultimo, l’interessato potrà adire il giudice competente (ossia il pretore del Lavoro) con ricorso da notificarsi al Ministero dell’Interno, che è legittimato a stare in giudizio, nonché alle prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente.

Previdenze assistenziali

Come abbiamo visto, il termine assistenza ha un ampio significato per la domanda di invalidità e può essere presentata per ottenere, in base alla percentuale di invalidità accertata, differenti prestazioni.

Le prestazioni assistenziali previste sono:

Prestazioni economiche. Si possono suddividere in prestazioni continuative, temporanee e una tantum. Le prestazioni continuative, delle quali parleremo in seguito, sono quelle erogate dal Ministero degli interni. Le prestazioni di carattere straordinario o temporaneo sono erogate dagli enti locali e solitamente consistono in un contributo a sostegno del nucleo familiare. Le prestazioni una tantum sono erogate, ai sensi della L. 104/92, mediante una serie d'interventi per persone colpite da handicap e riconosciute, in base all’art. 4 della legge su citata, in stato di gravità.

Assistenza domiciliare. Prestazione prevista dall’art. 9 della L. 104/92 e di competenza delle USL o dei servizi sociali dei Comuni.

Presidi sanitari. Per i disabili gravi con patologie che necessitano di ausili sanitari in modo continuativo (pannolini, cateteri, garze ecc.), le USL di diverse regioni concedono un certo quantitativo di detti presidi a titolo gratuito o contribuiscono al loro acquisto.

Prestazioni specialistiche e cure termali. Sono esenti dal ticket tutti gli invalidi indicati precedentemente, e sono esonerati dalla quota fissa gli invalidi al 100%.

Permessi. Tale argomento merita una trattazione a parte, ai sensi della L. 104/92.

Nell'ambito delle previdenze economiche assistenziali a favore degli invalidi civili si distinguono, da un lato, assegni e pensioni, che vengono erogati a soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che presentino una totale inabilità lavorativa ovvero una notevole riduzione della capacità lavorativa e hanno lo scopo di sopperire alla mancanza di mezzi di sussistenza derivanti da tali stati personali e pertanto sono subordinati a limiti di reddito; dall’altro le indennità (ad esempio, l’indennità di accompagnamento per i soggetti non deambulanti, per i ciechi o l’indennità di comunicazione per i sordomuti), che hanno la diversa funzione di sopperire alle esigenze di accompagnamento e assistenza, e sono pertanto svincolate da ogni limite derivante dal reddito del soggetto o dal godimento di altra pensione o indennità.

Per quanto concerne, nel dettaglio, le prestazioni economiche per gli invalidi civili si veda la seguente tabella, con l’avvertenza che gli importi si riferiscono alla normativa originale.

Interventi economici

(importi mensili)

Condizioni

Riferimenti legislativi

Pensione di inabilità:

dal 1/1/94, £. 335.325

dal 1/11/94, £. 347.060

- Età compresa tra 18 e 65 anni

- Invalidità al 100% (inabile)

- Non superare reddito annuo di £. 19.136.395 per il 1994

L. 118/71, art. 12-17

L. 33/80. art. 14

D.L. n. 509, art. 9

del 23/11/88

Assegno di assistenza:

dal 1/1/94, £. 335.325

dal 1/11/94, £. 347.060

- Età compresa tra l8 e 65 anni

- Invalidità dal 74 a1 99%

- Essere non collocato al lavoro

- Non usufruire di altre pensioni erogate dall'INPS o da altri enti allo stesso titolo

- Non possedere reddito annuo superiore a £. 4.498.250 per il 1994

L. 18/80

L. 33/80. art. 14

D.L. 509/88. art. 9

D.M. 5/2/92

Indennità di accompagnamento:

£. 724.910

- Non deambulante

- Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

- Invalidità al 100%

- Non ci sono limiti di età

- Non ci sono limiti di reddito

L. 18/80

L. 392/84

L. 508/88

Indennità di frequenza:

dal 1/1/94, £. 335.325

dal 1/10/94, £. 347.060

- Età non superiore ai 18 anni

- Reddito 1994 non superiore a £. 4.498.250

- Frequenza continua di centri specializzati nel trattamento terapeutico riabilitativo

- Frequenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri di formazione professionale

L. 298/90, art. 1

 

Vi sono poi altre prestazioni assistenziali, sempre per soggetti dai 18 ai 65 anni, fra le quali, ad esempio (riferendoci alla Regione Liguria):

esenzione parziale del ticket,

codice P.29 per la Sclerodermia

codice P.17 per il LES

invalido dal 34 al 73%

esenzione totale del ticket

invalido dal 74 al 100%

riduzione del 40% dell’abbonamento sui trasporti pubblici genovesi

invalido dal 67 al 100%

iscrizione al collocamento obbligatorio

invalido dal 45%

Come abbiamo visto, la legge ha voluto tutelare tutte quelle persone che per varie cause invalidanti o per situazioni di particolare disagio sociale, creatosi per eventi indipendenti dagli stessi, vengono a trovarsi in un stato di inferiorità nella ricerca di una occupazione. Ciò in ottemperanza agli artt. 3 e 38, già citati, e all’art. 41 della Costituzione.

Orientamento al lavoro

Si dispone, infatti, che i disabili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, possono fruire di provvidenza volta all'orientamento, formazione e riqualificazione professionale; tale provvidenza è di competenza degli enti locali (DPR 10/72). Ma è con la L. 845/78, nata sempre per effetto della spinta costituzionale, che la normativa in materia di formazione professionale assume l'assetto tuttora in vigore e per la quale sono gli Enti pubblici o privati (questi ultimi in convenzione con la Regione) che possono organizzare i corsi di formazione.

Un’ulteriore normativa riguardante il lavoro è data dalla L. 482/68, recentemente riformata nel febbraio 1999.

Le categorie, c.d. protette, tutelate dalla legge e che possono usufruire del Collocamento obbligatorio sono riportate brevemente qui di seguito:

Invalidi civili;

Invalidi militari di guerra;

Invalidi per servizio;

Invalidi del lavoro;

Privi della vista;

Orfani e vedove (solo delle seguenti categorie: guerra, lavoro servizio);

Gli ex tubercolotici (ovvero dimessi da luoghi di cura);

Profughi;

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 302/90).

Mentre i motivi che possono determinare l’esclusione dal suddetto diritto sono:

Aver superato i 55 anni.

Tutti coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa (non necessariamente questo fatto coincide con il grado di invalidità riconosciuto al 100%).

Se dal certificato rilasciato dalle USL ed ente medico competente, del quale parleremo in seguito, risulta che la persona «per la natura particolare dell'invalidità possa riuscire di pregiudizio per sé e per gli altri e provocare danno agli impianti dell'azienda».

Per avere diritto ad un Collocamento obbligatorio, l'invalido, oltre al riconoscimento del grado di invalidità, rilasciato dall'ente preposto, deve iscriversi agli elenchi speciali dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, previo inserimento nelle liste del Collocamento ordinario.

I documenti necessari sono:

  1. certificato originale dell’invalidità e fotocopia dello stesso;

  2. stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione;

  3. documento di identità;

  4. codice fiscale

  5. tesserino di disoccupazione rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego (ossia il cartellino rosa dell’Ufficio di Collocamento). I disoccupati che non possiedono il tesserino di disoccupazione e che non hanno mai lavorato, devono primo recarsi all’ufficio Anagrafe del Comune di appartenenza e farsi rilasciare il libretto di lavoro, con il quale potranno presentare domanda all'Ufficio di Collocamento di competenza per ottenere l'iscrizione nelle liste di disoccupazione.

  6. certificato di idoneità lavorativa rilasciato dal medico con funzioni di igiene pubblica presso la USL di appartenenza;

  7. fotocopia degli eventuali Mod. 101 o 201 (attualmente denominati Certificazione Unica Dipendenti o CUD) o 740 (ora Modello Unico);

  8. domanda dell’Ufficio Provinciale del Lavoro in apposito modello.

Tutti i documenti sopra elencati possono essere presentati in carta semplice, in originale o in copia conforme.

Oltre alla documentazione elencata sopra, il soggetto compila una scheda per indicare, per 3 settori di impiego, le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura ed il grado di minorazione allo scopo di analizzare le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili.

L'Ufficio provinciale del lavoro, ad iscrizione avvenuta, compila degli elenchi suddivisi per categoria di aventi diritto, determinandone nel contempo, il punteggio individuale per la formazione della graduatoria che verrà utilizzata come criterio di precedenza nell'avviamento al lavoro.

La graduatoria viene approvata dalla Commissione provinciale per il Collocamento obbligatorio ogni semestre, in occasione delle denunce semestrali che le aziende hanno l'obbligo di presentare, ed è aggiornata d'ufficio giornalmente dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione presso i quali possono essere esaminate e sono rese pubbliche.

I criteri con i quali viene determinato il punteggio tengono conto del reddito soggettivo dell'interessato, del numero di persone a carico dell'interessato e dell'anzianità di iscrizione.

Al disabile disoccupato verrà quindi consegnata una ricevuta, debitamente timbrata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro. La fase tecnica dell'avviamento è prerogativa dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e avviene in due forme:

a) avviamento su richiesta numerica, seguendo l'ordine di graduatoria;

b) avviamento su richiesta nominativa.

~ Avviamento su richiesta numerica ossia d'ufficio. L'Ufficio provinciale del lavoro, dopo l'approvazione, da parte della Commissione provinciale, delle graduatorie, provvede a convocare gli aventi diritto delle categorie meno numerose (invalidi del lavoro, servizio ecc.), avviando gli stessi alle aziende che sono scoperte di invalidi (dato rilevato dalla denuncia semestrale che le aziende hanno l'obbligo di presentare). Il motivo per cui l'Ufficio adotta il sistema di dare la precedenza agli appartenenti alle categorie meno numerose è quello che gli permette di far scattare il meccanismo, previsto dalla legge, dello scorrimento a favore degli invalidi civili.

L'abbinamento tra azienda e invalido, in mancanza di indicazioni precise viene effettuato tenendo conto dei seguenti indicatori o notizie:

- zona di residenza dell'invalido;

- dichiarata disponibilità a ricoprire determinate mansioni;

- eventuali indicazioni dell'azienda (desunte dalla denuncia semestrale);

- passate esperienze lavorative dell'invalido.

~ Avviamento su richiesta nominativa. Il ricorso alla chiamata nominativa sta aumentando continuamente, ciò deriva da fatti legislativi e dall'intento di rendere più accettabile al datore di lavoro l'assunzione obbligatoria; come si può facilmente intuire la maggiore elasticità offerta dalla richiesta nominativa, può diventare strumento di discriminazione, ma può permettere, in un quadro di accordi sindacali, di meglio «mirare» il collocamento.

Collocamento mirato

In base alle nuova riforma, dal titolo "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", si parla infatti di promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Per tale normativa, si stabiliscono le quote di riserva a carico delle imprese, ciò significa che i datori pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:

  1. 7% dei lavoratori occupati, se le aziende occupano più di 50 dipendenti;

  2. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

  3. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, il suddetto obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni. Ugualmente avviene per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la cui quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

Sussiste, invece, l’esonero all’assunzione obbligatoria per i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante.

Le imprese inoltre che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono fare richiesta per essere parzialmente esonerati dall’obbligo, a condizione che versino un contributo prestabilito al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Versamento che dovrà effettuare, a titolo di sanzione amministrativa, anche il datore di lavoro che non si assoggetta all’obbligo di copertura della quota. Le somme sono aggiornate ogni cinque anni con apposito decreto.

Mentre ai responsabili di inadempienze di pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari, previste dalle norme sul pubblico impiego.

In relazione alla modalità di assunzione, le richieste sono nominative per:

  1. le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

  2. il 50% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

  3. il 60% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità al D.Lgs. 29/93 ossia mediante chiamata numerica, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. E’ bene inoltre precisare che sono abrogate le norme che richiedono il requisito di sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Le assunzioni avvengono invece per chiamata diretta nominativa per alcune particolari categorie in relazione al decesso del lavoratore nell’espletamento del servizio.

La richiesta di avviamento da parte di una impresa si intende presentata, come accennato, anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi contenenti:

  1. il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;

  2. il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;

  3. i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

I prospetti sono pubblici ed il loro invio deve essere periodico. Le imprese inadempienti sono soggette ad una sanzione amministrativa.

Per favorire l’inserimento dei disabili il provvedimento riformatore introduce il principio dell’incentivazione nei confronti delle imprese che si rendono disponibili alle assunzioni, estesa anche ai datori di lavoro che effettueranno comunque l’assunzione pur non essendo obbligate dalla legge.

I benefici consistono:

a) nella fiscalizzazione degli oneri sociali, previdenziali ed assistenziali, graduata a seconda del grado di invalidità dei soggetti ed in particolare:

  1. totale per 8 anni al massimo, se si è in presenza di una invalidità superiore al 79% oppure di un handicap psichico;
  2. fino al 50% per 5 anni al massimo, se l’invalidità è tra il 67 e il 79%;

b) nel rimborso pari al 50%, qualora l’impresa proceda ad interventi finalizzati alla trasformazione del posto di lavoro in modo tale da adeguarlo alle possibilità operative dell’invalido o da rimuovere le barriere architettoniche.

L’assunzione deve avvenire con l’applicazione del trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per prestazioni che siano compatibili alla minorazione. Infatti l'invalido che vede assegnarsi dal datore di lavoro mansioni incompatibili con il proprio stato invalidante può ricorrere all'apposito collegio medico. Nel caso in cui il referto del collegio sia favorevole all'invalido, il datore di lavoro è tenuto ad assegnare al lavoratore una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche e, come stabilito anche nei principi fondamentali, secondo le sue possibilità.

La legge stabilisce che il lavoratore assunto deve sottostare obbligatoriamente ai contratti che regolamentano il settore in cui opera l'azienda che l'assume, quindi anche al periodo di prova. Si è molto discusso circa la legittimità di questo obbligo. Una cosa è chiara: il motivo per cui il lavoratore invalido può subire un conseguente provvedimento negativo non è certo lo scarso rendimento. Pertanto, se l'invalido in prova viene licenziato quando ricorre al giudice nella quasi totalità dei casi ottiene il reinserimento in azienda.

La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire solo nel caso in cui l’apposita commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire, per aggravamento delle condizioni di salute, il disabile all’interno dell’azienda. In questo caso il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione agli uffici competenti al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.

I lavoratori già assunti per effetto della abrogata L. 482/68 non possono essere licenziati con la nuova normativa, ma devono essere mantenuti in servizio anche se in numero superiore alla quota di riserva.

In caso di licenziamenti collettivi di dipendenti per crisi aziendali, il numero degli invalidi licenziati non può essere superiore alle percentuali previste. Analoga percentuale, conseguentemente, deve essere mantenuta in caso di Cassa integrazione speciale che non preveda rotazione dei lavoratori o interessi singoli reparti.