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Gruppo Italiano per la Lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico

Via Arbotori, 14 - 29100 Piacenza - ITALIA
Tel-fax: +39 0523 753643

 
 

Statuto dell'Associazione 

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Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
Art. 2 - Scopi e attività 
Art. 3 - Risorse economiche 
Art. 4 -  Associati 
Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati
Art. 6 - Diritti e doveri degli associati
Art. 7  -  Organi dell'Associazione
Art. 8  - L'Assemblea
Art. 9  - Il Comitato Direttivo
Art.10 - Il Presidente
Art.11 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Art.12 - I Probiviri
Art.13 - Sezioni Regionali
Art.14 - Scioglimento
Art.15 - Rinvio

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita l' Associazione denominata "GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO ONLUS", (enunciabile brevemente L.E.S. ONLUS) con sede nel Comune di Piacenza, via Arbotori n.l4.

2) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art.2 e non potranno in alcun modo essere distribuiti agli associati.

3) La durata dell'Associazione è fino al 2070.

Art. 2

Scopi e attività

1) L'Associazione svolge un'attività di assistenza sociale e socioassistenziale, tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni ed a migliorare l'informazione sulla malattia del Lupus Eritematoso Sistemico. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate al presente punto I, fatte salve le attività connesse.

2) Per la realizzazione dei propri scopi che hanno valenza collettiva, l'Associazione si propone di agire:

a) nei confronti degli organismi a cui compete il controllo della sanità pubblica, perché vengano attuati:

bullsmall.gif (7386 byte) una migliore conoscenza e prevenzione della malattia che é provocata da una disregolazione del sistema immunitario per cause ancora sconosciute. Il L.E.S. é una malattia ad andamento cronico ed invalidante e colpisce con maggior frequenza soggetti di sesso femminile in età fertile; in questi soggetti possono essere aggrediti da parte del sistema immune, organi ed apparati diversi, con lesioni di differente gravità e spesso irreversibili. La malattia é inoltre frequentemente causa di aborti e, se non riconosciuta e adeguatamente trattata, di difficoltà a procreare;

bullsmall.gif (7386 byte) il riconoscimento del L.E.S. come malattia sociale (articolo su LES e invalidità);

bullsmall.gif (7386 byte) opportune provvidenze a favore dei malati come: agevolazioni ed esenzioni economiche per la partecipazione alla spesa sanitaria nazionale, essendo tale malattia per le sue caratteristiche di marcato poliformismo, diagnosticabile e controllabile solo attraverso una vasta gamma di esami clinici e di laboratorio, con terapie che comprendono spesso gruppi di farmaci diversi;

b) nei confronti degli organismi istituzionali (quali ad esempio Ospedali, Centri di Ricerca):

bullsmall.gif (7386 byte) la diffusione di Centri per l'assistenza dei malati di L.E.S., proporzionalmente alle necessità della popolazione delle varie regioni;

bullsmall.gif (7386 byte) favorire la formazione e l'aggiornamento di personale sanitario qualificato per una precoce diagnosi e più tempestiva terapia affinché la malattia non causi effetti invalidanti con conseguente elevato costo sociale;

c) nei confronti delle persone affette dalla malattia:

bullsmall.gif (7386 byte) offrire una assistenza morale e psicologica che permette più sicuri orientamenti per i problemi quotidiani e burocratici, promuovere solidarietà fra i pazienti e rapporti umani, nei momenti più difficili della malattia che può provocare psicosi e depressioni;

bullsmall.gif (7386 byte) favorire incontri fra malati e medici qualificati per un migliore scambio di comunicazione e informazioni.

3) per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale delle prestazioni gratuite fornite dagli associati.

Art. 3

Risorse economiche

l) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo sviluppo delle proprie attività da:

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci nè durante la vita dell' Associazione, nè all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di Aprile.

5) Le quote e i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

6) Gli avanzi della gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Associati

1)  Il numero degli associati è illimitato.

2)  Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

  1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
  2. Sulla scheda di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.
  3. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
  4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
  5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
  6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

  1. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto ai soci gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  2. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

1) I soci sono obbligati:

2) I soci hanno diritto:

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune di altri cespiti di proprietà della Associazione.

Art.7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità col lettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

3) L'Assemblea ordinaria  viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o su pubblicazione sul Bollettino ICARO da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione normale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, tutti i componenti del Comitato direttivo, il Collegio dei revisori dei conti.

7) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adotta- ta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è formato da tre a undici membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più dei componenti il comitato decadono dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario.

4) Al Comitato Direttivo spetta di:

  • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • predisporre il bilancio consuntivo;
  • nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-presidente o dal Membro più anziano.

6) Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due dei componenti ne faccia richiesta ed in ogni caso una volta all'anno per la predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il mese di Aprile. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione normale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato e i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

8)  I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente o al Membro più anziano.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

2) Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza il diritto di voto alle riunioni del comitato direttivo e dell'Assemblea alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 12

I Probiviri

1) Tutte le controversie fra gli associati e fra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di due Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 13

Sezioni regionali

1) La costituzione di una Sezione regionale o interregionale è sottoposta all'autorizzazione del Comitato Direttivo dell'Associazione. Tale Sezione opera però in piena autonomia e con i propri organi e rappresenta quindi una vera e propria Associazione.

2) Sono membri della Sezione tutti i soci operanti nel territorio. La loro Associazione è codificata dalle norme statutarie.

3) Lo statuto delle Sezioni regionali dovrà uniformarsi al presente statuto. La denominazione sarà: "Sezione Regionale ..... del Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico ONLUS".

Art. 14

Scioglimento 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 N'662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa' riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.
 
 

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Per informazioni e comunicazioni, scrivi: Maria Teresa Tuccio 

Ultimo aggiornamento 24/09/06
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