Decreto Ministeriale - Ministero della Sanitā - 1°febbraio 1991

"Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria"
(Pubblicato nella G.U. 7 febbraio 1991, n. 32)

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,che demanda al Ministro della sanitā di rideterminare,anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, le formemorbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che dannodiritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazionealla spesa sanitaria, individuando altresė le modalitāper il riconoscimento delle patologie stesse;

Visto il decreto del Ministro della sanitā del 24 maggio1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio1989, concernente la individuazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e loro ambito di applicazione;

Visto il decreto del Ministro della sanitā del 10 aprile1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio1990, di integrazione al decreto ministeriale del 24 maggio 1989;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanitānelle sedute del 7 e del 20 novembre 1990;

Sentite le competenti commissioni igiene e sanitā del Senatoe affari sociali della Camera dei deputati;

Decreta:

Art.1

I soggetti affetti dalle forme morbose sottoelencate sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica, limitatamente ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale di seguito indicati per ciascuna patologia, salvo ulteriori rideterminazioniin presenza di eventuali nuove acquisizioni terapeutiche:

1) affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamentiche richiedono un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione:limitatamente ai farmaci che interferiscono con la coagulazionestessa;

2) angioedema ereditario: limitatamente all'emoderivato specificoCl inattivatore;

3) artrite reumatoide: limitatamente ai farmaci immunomodulatorie sali d'oro ed ai trattamenti intra-articolari;

4) dermatomiosite: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

5) lupus eritematoso-sistemico: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

6) sclerosi sistemica progressiva: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

7) sclerosi multipla: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

8) immunodeficienze congenite ed acquisite, non provocate da retrovirus,determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezionirecidivanti: limitatamente ad antibiotici, gamma globuline edormoni timici (1);

9) pemfigo e penfigoidi: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

10) psoriasi pustolosa grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

11) emoglobinopatie ed altre anemie congenite: limitatamente alsangue trasfuso;

12) glaucoma: limitatamente ai farmaci attivi sull'ipertono oculare;

13) insufficienza renale: limitatamente alla dialisi ed alle terapiedelle complicanze del trattamento dialitico (2);

14) insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungotermine: limitatamente agli antibiotici nelle fasi di riacutizzazione;

15) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali diordine igienico e dietetico: limitatamente ai farmaci antipertensivi;

16) miastenia grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

17) morbo di Hansen: limitatamente ai farmaci per la terapia antibattericaspecifica;

18) T.B.C. attiva bacillifera: limitatamente ai farmaci antitubercolari;

19) diabete insipido: limitatamente agli ormoni ipofisari;

20) diabete mellito: limitatamente agli ipoglicemizzanti oralied insulina;

21) nanismo ipofisario, sindrome di Turner ed altre endocrinopatiecongenite: limitatamente agli ormoni carenti;

22) neoplasie: limitatamente ai farmaci destinati al controllodella crescita neoplastica e delle complicanze ad esse correlateed inclusi gli eventuali ormoni carenti (1);

23) psicosi: limitatamente ai farmaci neurolettici e psicoattivi;

24) sindrome e morbo di Parkinson: limitatamente agli antiparkinsoniani;

25) spasticitā da cerebropatia: limitatamente ai miorilassanti;

26) fibrosi cistica del pancreas: limitatamente al trattamentoantibiotico, agli enzimi pancreatici ad alto dosaggio, ai cortisonicitopici ed ai broncodilatatori (teofillinici, beta due antagonistied anticolinergici) (1);

27) cirrosi epatica scompensata: limitatamente alle proteine plasmatiche;

28) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn: limitatamente a steroidi,antibiotici, sulfasalazina, mesalazina;

29) [trapianto di organo: limitatamente alla terapia immunodepressiva](3);

30) infezioni sintomatiche da HIV limitatamente ai trattamentiprofilattici e terapeutici previsti da protocolli stabiliti insede ospedaliera.

(1) Si ricorda che il numero č stato cosė sostituito dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 5 agosto 1992 (G.U. 12 agosto1992, n. 189).

(2) Si ricorda che il numero č stato cosė sostituitodall'art. 1, del Decreto Ministeriale 5 settembre 1991 (G.U. 16settembre 1991, n. 217).

(3) Si ricorda che il numero č stato soppresso dall'art.2, del Decreto Ministeriale 30 dicembre 1991 (G.U. 20 gennaio1991, n. 15).


Art. 2

1. Per le forme morbose di seguito elencate,i farmaci ad esse strettamente correlati sono giā inclusi nel prontuario terapeutico a totale carico del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, sono prescritti senza alcuna quota di partecipazione a carico dell'assistito:

1) insufficienza cardiaca: cardiocinetici maggiori;

2) aritmie cardiache: antiaritmici monocomposti;

3) angina pectoris: nitroglicerina ed isosorbide mononitrato edinitrato;

4) emofilia: emoderivati antiemofilici;

5) epilessia: antiepilettici;

6) cirrosi epatica scompensata: oltre a quanto previsto dall'art.1, la vitamina Kl;

7) condizioni a rischio tromboembolico: anticoagulanti;

8) miastenia gravis: anticolinesterasici;

9) glaucoma ad angolo aperto - glaucoma in afachia: anticolinesterasici,oltre a quanto previsto dall'art. 1;

10) avvelenamenti acuti: chelanti ed antidoti specifici;

11) iperkaliemia: chelanti specifici;

12) emocromatosi, emosiderosi, talassemia in trattamento politrasfusionale:chelanti del ferro;

13) sovradosaggio da anticoagulanti: antidoti specifici;

14) [ricevimenti di trapianti organo parenchimali (rene, cuore,fegato, pancreas)] (4).

(4) Si ricorda che il numero č stato aggiunto dall'art.2 del Decreto Ministeriale 5 settembre 1991 (G.U. 16 settembre1991, n. 217) e poi soppresso dall'art. 2 del Decreto Ministeriale30 dicembre 1991 (G.U. 20 gennaio 1992, n. 15).

Art. 3

I soggetti affetti dalle forme morbose sottoelencate sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazionealla spesa, limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia stessa e di seguito indicate, sempreché ritenute necessarie dal medico:

1) affezioni dell'apparato cardiovascolare in trattamento anticoagulantelimitatamente a: tempo di protrombina, tempo di tromboplastinaparziale (PTT);

2) cardiopatie scompensate (N.Y.H.A. classe III e IV) limitatamentea: elettrocardiografia, telecuore, ecocardiografia, monitoraggiodei farmaci specifici;

3) angioedema ereditario: inibitore del C1;

4) artrite reumatoide limitatamente a: fattore reumatoide, velocitādi sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria,radiologia convenzionale del distretto osteoarticolare coinvolto;

5) dermatomiosite limitatamente a: fattore reumatoide, velocitādi sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria;

6) lupus eritematoso sistemico limitatamente a: fattore reumatoide,velocitā di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici,emocromo citometria, esame urine, radiologia convenzionale deltorace;

7) sclerosi sistemica progressiva limitatamente a: fattore reumatoide,velocitā di sedimentazione (VES), autoanticorpi, emocromocitometria;

8) sclerosi multipla limitatamente a: monitoraggio della evoluzione della malattia;

9) immunodeficienze congenite limitatamente a: immunoglobuline,fattori complemento, emocromocitometria, sottopopolazioni linfocitarie,funzionalitā neutrofili (NBT);

10) pemfigo e pemfigoidi limitatamente a: immunofluorescenza direttaed indiretta della lesione, dosaggio immunoglobuline emocromocitometria,velocitā di sedimentazione (VES);

11) psoriasi pustolosa grave limitatamente a: emocromocitometria,velocitā di sedimentazione (VES);

12) emoglobinopatie e anemie congenite limitatamente a: emocromocitometria,reticolociti, bilirubina, ferritinemia;

13) emofilia limitatamente a: emocromocitometria, radiologia convenzionaledel distretto osteo-articolare coinvolto;

14) fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo limitatamentea: aminoacidi e acidi organici urinari, equilibrio acido-base;

15) glaucoma limitatamente a: tonometria, campimetria, fondo dell'occhio,ecografia oculare;

16) insufficienza renale limitatamente a: urea, creatinina (clearance),esame urine, elettroliti, proteinuria, emocromocitometria, elettrocardiografia,ecografia renale, radiologia convenzionale torace (5);

17) insufficienza respiratoria cronica limitatamente a: emogasanalisi,elettroliti, emocromocitometria, radiologia convenzionale torace,elettrocardiografia, monitoraggio dei farmaci specifici;

18) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali diordine igienico e dietetico limitatamente a: elettroliti, creatinina,esame urine, radiologia convenzionale torace, elettrocardiografia,fondo oculare;

19) miastenia grave e miopatie congenite limitatamente a: creatinakinasi, aldolasi, mioglobina;

20) morbo di Hansen limitatamente a: anticorpi anti-micobacteriumleprae, radiologia convenzionale dei segmenti scheletrici coinvolti;

21) tubercolosi attiva bacillifera limitatamente a: velocitādi sedimentazione (VES) emocromocitometria, ricerca bacillo Koch,esami radiologici relativi agli organi interessati;

22) i soggetti affetti da HIV e i sospetti di esserlo ai solifini dei relativi accertamenti diagnostici;

23) diabete insipido limitatamente a: elettroliti, osmolalitāserica e urinaria, prova di concentrazione;

24) diabete mellito limitatamente a: glicemia, glico-emoglobina, proteine glicate, esame urine, albuminuria, fondo dell'occhio, elettromiografia, creatinina, fluorangiografia se richiesta dallo specialista oftalmologo ed in presenza di retinopatia diabetica, fotocoagulazione retinica, determinazione della microalbuminuria limitatamente a tre determinazioni/anno, visite specialistiche inerenti al diabete ed alle sue complicanze effettuate presso i centri e i servizi di diabetologia di cui all'art. 2, comma2, della legge 16 marzo 1987, n. 115 (6);

25) nanismo ipofisario e sindrome di Turner ed altre endocrinopatiecongenite limitatamente a: GH (dopo stimolo), FSH, LH, TSH, T4:cortisolo, 17 OH progesterone, 17 ketocorticoidi urinari, testosterone,delta 4 androstenedione, estradiolo; monitoraggio etā ossea(radiologia convenzionale mano, polso);

26) neoplasie limitatamente a: terapia radiante, monitoraggioumorale e strumentale della crescita neoplastica e della terapiaantiblastica;

27) psicosi limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici;

28) spasticitā da cerebropatia limitatamente a: monitoraggiodei farmaci specifici;

29) sindrome e morbo di Parkinson limitatamente a: monitoraggiodei farmaci specifici;

30) epilessia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci antiepilettici;

31) retinite pigmentosa limitatamente a: fondo dell'occhio, visus,elettroretinogramma, campimetria;

32) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn limitatamente a: rettoscopiapancolonscopia con relative biopsie intestinali, clisma opaco,radiologia convenzionale digerente, clisma del tenue, ecografiaaddome, emocromo citometria, proteine totali ed elettroforesi;

33) fibrosi cistica del pancreas limitatamente a: emocromo citometria,proteine, albumina, elettroliti, radiologia convenzionale deltorace;

34) epatite cronica attiva e cirrosi epatica, cirrosi biliareprimitiva limitatamente a: proteine totali, albumina, immunoglobuline,ammonio, elettroliti, bilirubina, transaminasi (AST, ALT), gammaglutamiltrasferasi(GGT), fosfatasi alcalina (ALP), emocromo citometria, autoanticorpi,anticorpi specifici, markers dell'epatite, esogacogramma;

35) [trapianto d'organo limitatamente a: monitoraggio della funzionedegli organi trapiantati; monitoraggio della terapia antirigetto](7);

36) i donatori di sangue in rapporto con gli atti di donazione;

37) i donatori viventi d'organo compresi i donatori di midolloemopoietico in connessione con gli atti di donazione;

38) ipercolesterolemie familiari: LDL aferesi, limitatamente aicasi di ipercolesterolemia familiare, lā dove indicato,su prescrizione di un centro ospedaliero (8).

(5) Si ricorda che il numero č stato cosė modificatodall'art. 1 del Decreto Ministeriale 5 settembre 1991 (G.U. 16settembre 1991, n. 217).

(6) Si ricorda che il numero č stato cosė sostituitodall'art. 3 del Decreto Ministeriale. 5 settembre 1991 (G.U. 16settembre 1991, n. 217).

(7)Si ricorda che il numero č stato soppresso dall'art.2 del Decreto Ministeriale. 30 dicembre 1991 (G.U. 20 gennaio1992, n. 15).

(8) Si ricorda che il numero č stato aggiunto dall'art.2 del Decreto Ministeriale. 5 agosto 1992 (G.U. 12 agosto 1992,n. 189).


Art. 4

Sono esentati dal pagamento delle quote dipartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche,di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sonoaffetti:

1) i nati prematuri ed immaturi e i nati a termine in terapiaintensiva neonatale e patologie correlate nei primi tre anni divita;

2) i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali;

3) i tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di disassuefazione;

4) i tossicodipendenti residenti in comunitā di recupero;

5) i riceventi di trapianti organo-parenchimali (9).

(9) Si ricorda che il numero č stato aggiunto dall'art.1, del Decreto Ministeriale 30 dicembre 1991 (G.U. 20 gennaio1992, n. 15).



Art. 5

Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazionealla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni. Le predette prestazionisono parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettivitā.

Art. 6

1. I cittadini appartenenti ad una delle categoriesottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalitā delle prestazioni sanitarie, con esclusionecomunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:

a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1Šalla Š;

b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacitālavorativa superiore ai due terzi;

c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1Šalla 5Š;

d) invalidi civili con una riduzione della capacitā lavorativa superiore ai due terzi;

e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;

f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6e 7, L. 2 aprile 1968, n. 482.

2. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamentealle prestazioni correlate alla patologia invalidante, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:

a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6Šalla 8Š;

b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacitālavorativa inferiore ai due terzi;

c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;

d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6Šalla 8Š .

 

Art. 7


1. L'accertamento delle forme morbose di cuial presente decreto deve essere operato esclusivamente nelle strutture universitarie o nelle strutture sanitarie ospedaliere ed ambulatorialia gestione diretta o convenzionate obbligatoriamente. Dette struttureprovvedono, altresė, a fornire alla valutazione dei medicicuranti gli indirizzi diagnostici e terapeutici che si riconnettonoalle suddette forme morbose.

2. L'attestato di esenzione č rilasciato dalla unitā sanitaria locale sulla base della certificazione redatta dallestrutture di cui al comma 1 o della documentazione attestantel'appartenenza ad una delle categorie contemplate dall'art. 6.

3. L'attestato di esenzione deve indicare, sia pure in forma codificata,la patologia che dā luogo all'esenzione o l'appartenenzaad una delle categorie indicate all'art. 6.

4. La ricetta non puō contenere contestualmente la prescrizionedi farmaci esenti ai sensi del presente decreto e di farmaci nonesenti. Analoga procedura deve essere osservata per le richiestedi prestazioni diagnostiche e di altre prestazioni specialisticheesenti ai sensi del presente decreto con altre prestazioni nonesenti.

Art. 8

1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 24 maggio 1989.

2. Le regioni, entro il termine di due mesi dalla data di entratain vigore del presente decreto, attuano un programma di revisionegeneralizzata delle esenzioni per forme morbose in atto alla stessadata attraverso le strutture previste dall'art. 7.

3. Le attestazioni di esenzione giā rilasciate alla datadi pubblicazione del presente decreto e riferite alle forme morbosee alle altre situazioni soggettive contemplate dagli articoli1, 3, 4 e 6 del decreto medesimo conservano la loro efficaciafino al termine indicato al comma 2 o alla loro eventuale scadenzaove anteriore al termine stesso, alla condizione che rechino l'indicazionedella forma morbosa o della situazione soggettiva che dāluogo all'esenzione. Se prive di tale indicazione, le medesimeattestazioni devono essere convalidate entro la data di entratain vigore del presente decreto presso le strutture delle unitāsanitarie locali, sulla base della documentazione sanitaria acquisitaagli atti della unitā sanitaria locale stessa o esibitadagli interessati.

Art. 9

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 1 febbraio 1991

Il Ministro: DE LORENZO